L’imprenditore che esercita un’attività commerciale 2195, 2205 deve tenere il libro giornale 2215, 2216; 634 c.p.c. e il libro degli inventari 2217.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili 1760, n. 3, 2312 che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite 2220, 2560, 2709, 2711.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori 2083, 2221.