Art. 2214 – Libri obbligatori e altre scritture contabili

L’imprenditore che esercita un’attività commerciale 2195, 2205 deve tenere il libro giornale 2215, 2216; 634 c.p.c. e il libro degli inventari 2217.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili 1760, n. 3, 2312 che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite 2220, 2560, 2709, 2711.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori 2083, 2221.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?