Art. 2219 – Tenuta della contabilità

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili 2710(1).

Note

(1)

L’art. 2710 prevede che i libri contabili e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmenti tenuti, possono fare prova tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio di impresa.

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