Art. 2220 – Conservazione delle scritture contabili

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione 2312, 2457.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti 2214.

Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti(1).

Note

(1)

Comma aggiunto dall’art. 7 bis, quarto comma, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modifiche, con L. 8 agosto 1994, n. 489.

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