Art. 2221 – Fallimento e concordato preventivo

Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale 2195, 2200, 2202, esclusi gli enti pubblici 2093 e i piccoli imprenditori 2083, 2201, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo 219, 2214, salve le disposizioni delle leggi speciali(1)(2).

Note

(1)

Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l’art. 389, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore dell’abrogazione del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

(2)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l’art. 389, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore dell’abrogazione del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

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