Art. 2229 – Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali 2068, 2956, n. 5 per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi 2061(1).

L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali(2), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente 2642.

Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Note

(1)

L’iscrizione all’albo ha carattere di accertamento costitutivo di uno status professionale. L’omessa iscrizione determina la nullità del contratto con il venir meno del diritto al compenso.

(2)

L’inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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