Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa 2082, si applicano anche le disposizioni del titolo II(1).
In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV, del capo I del titolo II.
Note
(1)
L’organizzazione del lavoro altrui e del capitale prevale sulla prestazione di lavoro intellettuale, al punto che il prestatore d’opera acquista la qualità di imprenditore con conseguente applicabilità della relativa disciplina.