Art. 2253 – Conferimenti

Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti(1) determinati nel contratto sociale 2247, 2286, 2295, n.5.

Se i conferimenti non sono determinati(2), si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale 2282, 2295 n.5.

Note

(1)

Oggetto di conferimento può essere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica (denaro, prestazione d’opera, proprietà o altri diritti di godimento su beni mobili o immobili, obblighi di fare o non fare, ecc. ecc.).

(2)

Per la società semplice vige la presunzione di eguaglianza dei conferimenti, in assenza di una specifica previsione contenuta nel contratto sociale.

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