Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti(1) determinati nel contratto sociale 2247, 2286, 2295, n.5.
Se i conferimenti non sono determinati(2), si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale 2282, 2295 n.5.
Note
(1)
Oggetto di conferimento può essere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica (denaro, prestazione d’opera, proprietà o altri diritti di godimento su beni mobili o immobili, obblighi di fare o non fare, ecc. ecc.).
(2)
Per la società semplice vige la presunzione di eguaglianza dei conferimenti, in assenza di una specifica previsione contenuta nel contratto sociale.