Art. 2254 – Garanzia e rischi dei conferimenti

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita 1465, 1470, 1483, 1490, 2286(1).

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite 2281. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione 1578, 1585, 1586, 1588, 2342 e 2440.

Note

(1)

I conferimenti di beni in natura dei soci si concretano in negozi traslativi a favore della società: ne consegue che la garanzia e i rischi delle cose conferite sono disciplinati dalle regole generali previste per i contratti con effetti traslativi.

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