Art. 2255 – Conferimento di crediti

Il socio che ha conferito un credito 2328 n. 6, 2518 n. 6 risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia 2342, 2440(1).

Note

(1)

Tale disposizione costituisce una deroga al generale principio civilistico in base al quale chi cede un credito risponde nei confronti del cessionario solo dell’esistenza del credito stesso.

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