Art. 2259 – Revoca della facoltà di amministrare

La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa 2252.

L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato 1723, 1726.

La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

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