Art. 2260 – Diritti e obblighi degli amministratori

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato 1703(1).

Gli amministratori sono solidalmente responsabili 1292 verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalle legge e dal contratto sociale 2281(2). Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa 18, 2392.

Note

(1)

La norma richiama a tal proposito l’art. n1702cc, il quale definisce gli elementi essenziali del contratto tipico di mandato. Ciononostante, la norma che regola la responsabilità del mandatario nei confronti del mandate è contenuta all’art. 1710, il quale recita: ” Il mandatario e’ tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”

(2)

La società di persone costituisce un centro di imputazioni di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci e, pertato, è configurabile una responsabilità degli amministratori sia nei confronti dei singoli soci, sia nei confronti della società stessa.

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