Art. 2261 – Controllo dei soci

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto(1) quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti 2257, 2258, 2489, 2623 n. 3.

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso 2320, 2552.

Note

(1)

Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e segg. c.p.c. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, al fine di far conoscere il risultato della propria attività.
A norma dell’art. 2261 tale diritto spetta al socio non investito della facoltà di amministratore.

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