Art. 2277 – Inventario

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali(1) e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale(2). L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori 2491.

Note

(1)

Sono tali tutti i documenti della società (corrispondenza, fatture, atti) ad in inclusione del libro soci e di tutti i libri contabili obbligatori quali il libro giornale e quello degli inventari (2215).

(2)

L’inventario costituisce il presupposto e la base per l’avvio delle operazioni di liquidazione.

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