I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni(1). Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente(2) e solidalmente 1292 per gli affari intrapresi 29, 2331, 2449.
Note
(1)
Per nuove operazioni si intendono quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o con il fine della definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell’impresa sociale.
(2)
La violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni comporta una responsabilità personale e solidale dei liquidatori.