Art. 2284 – Morte del socio

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi 2289, 2322, a meno che preferiscano sciogliere la società 2272 n. 3 ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano 2323, 2479.

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