Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci 1373, 2292.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa 2289.
Nei casi previsti nel primo comma il recesso(1) deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi(2) 24.
Note
(1)
Il recesso, in quanto atto unilaterale recettizio, diviene efficace dal momento in cui giunge a conoscenza della società (v. 1334).
(2)
In conseguenza del recesso, il socio uscente ha diritto al pagamento di una somma di denaro pari al valore della propria quota (v. 2289), ma non ha diritto alla restituzione dei beni conferiti. Il recesso costituisce una deroga al più generale principio dell’indissolubilità unilaterale dei contratti (v. 1372) e può essere ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dal contratto sociale.