L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze(1) 24, 1455 delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale 2253, nonché per l’interdizione 414, l’inabilitazione 415 del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici 2287; 19 n. 1, 28, 29, 32 c.p.(2).
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa 2254 può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità(3) a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società(4) 1465, 2254, 2287, 2524.
Note
(1)
Si considerano gravi inadempienze quelle che impediscono del tutto il raggiungimento dello scopo sociale nonché quelle che incidono negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei propri fini istituzionali. Si caratterizzano per la colposità dell’inadempimento.
(2)
In questo caso l’esclusione è dovuta alla perdita di fiducia nel socio condannato e anche al discredito che potrebbe derivare alla società.
(3)
L’esclusione per inidoneità sopravvenuta del socio che ha conferito la propria opera presuppone la presenza di cause oggettive che precludano in modo definitivo la prestazione d’opera dello stesso.
(4)
In tal caso l’esclusione è connessa all’impossibilità sopravvenuta del conferimento (v. 1218) non imputabile al socio.