L’esclusione 2286 è deliberata dalla maggioranza dei soci(1), non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso 2266.
Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione(2) 24, 2527, 2964.
Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.
Note
(1)
La decisione non deve essere assunta mediante delibera assembleare, potendo i soci manifestare altrimenti le proprie volontà.
(2)
L’annullamento della delibera di esclusione di un socio a seguito di un procedimento di opposizione, opera ex tunc e comporta la reintegrazione del socio nella sua posizione anteriore all’esclusione.