Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato(1).
Note
(1)
Articolo introdotto dall’art.1, comma 46, L. 20 maggio 2016, n. 76 (in G.U. 21/05/2016, n.118), in vigore dal 5 giugno 2016.