Art. 2300 – Modificazioni dell’atto costitutivo

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo 2252 e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione 2188, 2626.

Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica 2703.

Le modificazioni(1) dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza 2193.

Note

(1)

La mancata iscrizione della modifica dell’atto costitutivo non determina l’irregolarità della società, bensì la inopponibilità della stessa ai terzi.

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