Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente 2595 con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente 2291, 2318, 2462(1).
Il consenso si presume 2727, se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286 2390(2).
Note
(1)
Il divieto di concorrenza è operante finchè una persona riveste la qualità di socio, salvo le parti non pattuiscano di estendere il divieto anche dopo il recesso del socio dalla società.
(2)
La violazione del divieto può comportare l’esclusione del socio ai sensi dell’art. 2286.