Art. 2308 – Scioglimento della società

La società si scioglie 2250, 2304, 2305, 2710, 2711, oltre che per le cause indicate dall’articolo 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale(1).

Note

(1)

Così modificato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 389, comma 1).

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