Art. 2309 – Pubblicazione della nomina dei liquidatori

La deliberazione dei soci o la sentenza 2332, 2450 che nomina i liquidatori 2275 e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni(1) dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese 2188, 2626.

I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe(2).

Note

(1)

Comma così modificato dall’art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(2)

Comma abrogato dall’art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

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