Art. 2314 – Ragione sociale

La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice(1), salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 2292(2) 2326, 2463, 2473, 2515, 2564, 2567.

L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente 1292 con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali 2320.

Note

(1)

L’omessa indicazione del tipo di società rende irregolare la ragione sociale e ne comporta l’impossibilità di iscrizione nel registro delle imprese (v. 2188).

(2)

Può quindi conservarsi il nome del socio accomandatario receduto o defunto, con le stesse regole (v. 2292) che valgono per la società in nome collettivo.

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