I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari 2318. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto(1) assume responsabilità illimitata e solidale 1292 verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali 38, 41, 2291 e può essere escluso a norma dell’articolo 2286 2313, 2314, 2317, 2318.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori(2) e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri 2261, 2489 e gli altri documenti della società 2623, n. 3.
Note
(1)
Il socio accomandante che violi il divieto d’immistione sarà inoltre assoggettato a fallimento in caso di fallimento della società, ai sensi dell’art. 147 della l. fall..
(2)
La qualità di accomandante è compatibile con quella di lavoratore subordinato (v. 2094) della società, purché lo svolgimento delle mansioni affidate all’accomandante non implichino ingerenza nella direzione dell’impresa sociale.