Art. 2323 – Cause di scioglimento

La società si scioglie 2250, 2711, oltre che per le cause previste nell’articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari 2318, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno 2284(1).

Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio(2) per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione 2468. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario 2272, n. 4.

Note

(1)

Lo scioglimento si verifica ex nunc, allo scadere del termine di sei mesi.

(2)

Può ricoprire il ruolo di amministratore provvisorio sia un accomandante che un terzo estraneo alla società.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?