Art. 2326 – Denominazione sociale

La denominazione sociale(1) 2328, n. 2, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni 2292, 2314, 2414, n. 1, 2453, 2515, 2567.

Note

(1)

La denominazione sociale assolve ad una duplice funzione: contraddistinguere sia il soggetto di diritto (“nomen”) sia l’attività imprenditoriale esercitata attraverso la società (ditta), in modo tale che, laddove intervenga una scissione delle suddette nozioni, le stesse troveranno tutela rispettivamente negli artt. 6 e 7 e negli artt. 2564 e 2567.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?