Art. 2330 – Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo 2296 deve depositarlo entro dieci(1) giorni 2626 presso l’ufficio del registro delle imprese 2188, 2200 nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società 2194, 2296.

L’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l’articolo 2299 2436.

Note

(1)

Il D.L. 14/10/2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto che “La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

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