Art. 2333 – Programma e sottoscrizione delle azioni

La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione 2339, n. 3 sulla base di un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo 2328 e dello statuto, l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili 2335, n. 3, 2340, 2341 e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate 2703 dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico 2699 o da scrittura privata autenticata 1350, n. 13, 2703. L’atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

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