Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità(1) della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico 1418;
2) illiceità dell’oggetto sociale;
3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità 2309 nomina i liquidatori 2487.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese 1423, 2379.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.
Note
(1)
La nullità può essere dichiarata solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma in esame, peraltro ridotte rispetto alla previsione antecedente alla riforma. Tra le altre, è stata eliminata la ambigua previsione del vecchio n. 1 (mancanza dell’atto costitutivo), mentre è ancora annoverata fra le cause di nullità l’ipotesi, di più facile individuazione, della mancanza della forma dell’atto pubblico. È consentita, inoltre, la rimozione della causa di nullità anche attraverso strumenti diversi dalla modificazione dell’atto costitutivo.