Art. 2338 – Obbligazioni dei promotori

I promotori sono solidalmente responsabili 1292(1) verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società 2331.

La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall’assemblea 2335.

Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni 2439.

Note

(1)

v. nota 1 dell’art. 2331.

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