L’assemblea straordinaria 2414 bis, 2415 delibera sulle modificazioni dello statuto 16, 21, 2348, 2349, 2368, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza 2412, 2410(1).
Fermo quanto disposto dagli articoli 2420 ter, 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l’articolo 2436(2).
Note
(1)
La competenza ad emettere obbligazioni spetta ora all’organo amministrativo (v. 2410 nuovo testo), salvo diversa previsione normativa o statutaria.
(2)
Il presente comma, aggiunto dalla riforma, introduce una novità prevedendo la possibilità che lo statuto rimetta alla competenza di altri organi sociali decisioni importanti ed impegnative quali quelle ivi indicate.