Art. 2367 – Convocazione su richiesta di soci

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare 2364, 2364 bis senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare 2415.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci 2406 o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla 20.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa(1) per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Note

(1)

Oggetto dell’assemblea convocata su richiesta dei soci non può essere la discussione e l’approvazione del bilancio.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?