Art. 2374 – Rinvio dell’assemblea

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata(1) a non oltre cinque giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto 2366.

Note

(1)

Il rinvio dell’assemblea rientra tra i poteri deliberativi della maggioranza assembleare e non necessita di una nuova procedura di convocazione

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