I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata(1) a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto 2366.
Note
(1)
Il rinvio dell’assemblea rientra tra i poteri deliberativi della maggioranza assembleare e non necessita di una nuova procedura di convocazione