Art. 2376 – Assemblee speciali

Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali(1).

Note

(1)

Comma aggiunto dall’art. 1 D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. Tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.

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