Art. 2386 – Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea 2383, 2393, 2393 bis, 2457.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti 2454.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell’assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina 2401.

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l’intero consiglio, l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l’applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale 2366, 2406, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione(1).

Note

(1)

La norma in esame prevede che, nell’ipotesi in cui vengano a cessare solo alcuni dei componenti il consiglio di amministrazione e rimanga in carica la maggioranza dei consiglieri nominati dall’assemblea, si faccia ricorso al sistema della cooptazione mediante il quale i superstiti nominano i nuovi consiglieri in modo da reintegrare il numero prestabilito. Nel caso in cui, invece, sia venuta meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall’assemblea, deve essere la stessa a nominare i nuovi consiglieri.

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