L’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità(1) incorse nella gestione sociale 2364, n. 4, 2392, 2393, 2393 bis, 2396, 2407.
Note
(1)
E’ consentita la preventiva rinuncia all’azione di responsabilità contro gli amministratori purchè nella delibera assembleare venga specificata la vicenda gestionale a cui si riferisce.