Art. 2434 bis – Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio

Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo(1).

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi(2) spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

Note

(1)

Oltre ai termini di decadenza previsti negli artt. 2377 e 2379, la norma in commento pone come termine ultimo per l’impugnativa l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.

(2)

Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha sostituito le parole: «il revisore non ha formulato rilievi» con le seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi».

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