Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata 2102, 2392, 2626.
Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco deve essere corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente(1).
Note
(1)
L’obbligo di redazione di un formale bilancio è previsto per le società di capitali a norma degli artt. 2423 e 2423 bis; tale obbligo non è del pari previsto per le società di persone, per le quali è prevista la sola redazione di un rendiconto annuale esente da ogni forma di deposito e pubblicità, atteso che la sua redazione non risponde ad una esigenza di tutela dei terzi e della collettività, a cui è invece soggetto il bilancio delle società di capitali.