Art. 2447 quater – Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato

La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436(1).

Nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

Note

(1)

La pubblicità richiesta per la deliberazione di costituzione di patrimoni destinati è quella prevista per le modificazioni dello statuto.

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