Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato(1) allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascrittanei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione prevista dall’articolo 2447 ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.
Note
(1)
Il patrimonio destinato ha una sua autonomia rispetto al patrimonio sociale, invero potrà essere attaccato solo dai titolari di crediti contratti per il singolo affare, mentre gli altri creditori sociali non potranno soddisfarsi né sui beni che rientrano nello stesso né sui proventi dell’affare, salvo che per la parte spettante alla società.