La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto(1) e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo che precede, si applicano le disposizioni dell’articolo 2352.
Note
(1)
L’atto costitutivo del pegno o dell’usufrutto su partecipazioni societarie deve essere redatto in forma pubblica ovvero mediante scrittura privata autenticata, pena l’illegittimità della sua iscrizione nel registro delle imprese.