Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante è obbligato solidalmente 1292 con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti 1408, 2466, 2964.
Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa 2356(1).
Note
(1)
Il termine di tre anni in cui l’alienante della partecipazione è obbligato solidalmente con l’acquirente decorre dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese ed è previsto a pena di decadenza.