Art. 2498 – Continuità dei rapporti giuridici

(1)Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

Note

(1)

Il Capo X del Titolo V del Libro V, comprendente gli articoli da 2498 a 2506 quater, è stato aggiunto dall’art. 6 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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