Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni(1) che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell’articolo 2501 quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall’articolo 2501 quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale(2).
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa(3).
Note
(1)
Il termine mensile è derogabile, atteso che è posto nell’esclusivo interesse dei soci, e come tale è rinunciabile con il consenso unanime degli stessi.
(2)
Il numero 3) è stato sostituito dall’art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.
(3)
Periodo aggiunto dall’art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.