La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto(1).
La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’articolo 2501 ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
Note
(1)
Nelle società di capitali tale compito è riservato all’assemblea straordinaria delle società che vi partecipino, con le maggioranze previste.