Art. 2510 bis – Trasferimento della sede all’estero

(1)Il trasferimento all’estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.

Note

(1)

Il Capo XI bis e il presente articolo sono stati introdotti dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

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