Art. 2511 – Società cooperative

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice(1).

Note

(1)

Articolo modificato dall’art. 10, comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99.

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