Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili(1).
La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci(2).
Note
(1)
Le disposizioni del Codice Civile hanno dunque natura sussidiaria rispetto all’applicazione delle leggi speciali.
(2)
Viene così mantenuta la natura mutualistica e il connesso trattamento per le cooperative previste da leggi speciali che formalmente non operino con i propri soci, destinando i propri servizi a soggetti appartenenti a categorie sociali svantaggiate o meritevoli di protezione