Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune.
La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell’adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’Albo delle società cooperative(1).
Note
(1)
Si sostanzia in un accordo contrattuale con il quale le imprese cooperative, regolano, anche nella forma del consorzio, la direzione ed il coordinamento delle rispettive imprese. La struttura del gruppo deve adeguarsi ai caratteri della mutualità al fine di rappresentare l’unico modello compatibile con le società mutualistiche. Tale modello deve essere capace di elaborare unitariamente le decisioni strategiche e la direzione amministrativa delle parti, di realizzare una gestione accentrata di servizi, risorse ed informazioni, attraverso un coordinamento dell’attività delle singole imprese aderenti, rispettoso dello scopo mutualistico dalle stesse perseguito.